Adozioni nazionali e internazionali

In Italia possono adottare un minore i coniugi sposati da almeno tre anni (o che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per un periodo complessivo di tre anni), con una differenza di età dal minore compresa tra 18 e 45 anni. La domanda si presenta al Tribunale per i minorenni; per l'adozione internazionale occorre anche il decreto di idoneità e l'incarico a un ente autorizzato.

Bambino appoggiato al finestrino di un treno che guarda fuori

Quali sono i requisiti per adottare?

Requisito Adozione nazionale e internazionale
Stato civile Coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, senza separazione in corso
Convivenza prematrimoniale Conta nel calcolo dei 3 anni, se stabile e continuativa
Differenza di età Almeno 18 e non più di 45 anni rispetto al minore (con deroghe di legge)
Idoneità Capacità di educare, istruire e mantenere il minore

Come si svolge l’adozione nazionale?

  1. Presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni.
  2. Indagini dei servizi sociali e colloqui con il tribunale.
  3. Abbinamento con un minore dichiarato adottabile e affidamento preadottivo (di regola un anno).
  4. Sentenza di adozione: il minore diventa a tutti gli effetti figlio degli adottanti.

Come si svolge l’adozione internazionale?

  1. Dichiarazione di disponibilità e indagine dei servizi sociali.
  2. Decreto di idoneità del Tribunale per i minorenni.
  3. Incarico a un ente autorizzato, che segue la procedura nel Paese di origine del minore.
  4. Autorizzazione all’ingresso in Italia da parte della CAI e trascrizione del provvedimento straniero.

Come assiste lo Studio?

Lo Studio accompagna la coppia o la persona richiedente nella preparazione della domanda, nei rapporti con il tribunale e, se necessario, nei ricorsi contro provvedimenti negativi. Assiste inoltre nei procedimenti di adozione in casi particolari, compresa l’adozione del figlio del coniuge.

Riferimenti normativi

  1. L. 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore a una famiglia)
  2. Art. 6 L. 184/1983 (requisiti degli adottanti)
  3. Artt. 29 e ss. L. 184/1983 (adozione internazionale)
  4. Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con L. 476/1998
  5. Art. 44 L. 184/1983 (adozione in casi particolari)

Domande frequenti

Può adottare una persona single?

Per l'adozione nazionale "piena" la legge richiede una coppia sposata; la persona singola può però accedere all'adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), ad esempio se ha un legame affettivo stabile con un minore orfano. Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha ammesso anche le persone singole a chiedere l'idoneità all'adozione internazionale.

Quanto dura la validità della domanda di adozione nazionale?

La dichiarazione di disponibilità conserva efficacia per tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata. È possibile presentarla a più Tribunali per i minorenni.

Chi valuta l'idoneità della coppia?

I servizi socio-assistenziali degli enti locali svolgono le indagini sulla coppia (situazione personale, familiare, sanitaria ed economica, motivazioni); sulla base della relazione il Tribunale per i minorenni si pronuncia.

È obbligatorio passare da un ente per l'adozione internazionale?

Sì. Dopo il decreto di idoneità, la coppia deve conferire incarico a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) entro un anno.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

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