Quando la mediazione è obbligatoria?
Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della causa (art. 5 D.Lgs. 28/2010) nelle controversie in materia di:
- condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia;
- locazione, comodato e affitto di aziende;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Negli altri casi la mediazione è volontaria oppure può essere disposta dal giudice durante la causa.
Come si svolge?
- Domanda all’organismo di mediazione competente per territorio.
- Primo incontro, entro 20–40 giorni dal deposito, con le parti e i loro avvocati.
- Incontri successivi, anche separati, in cui il mediatore aiuta a individuare gli interessi di ciascuno.
- Accordo oppure verbale di mancato accordo.
Perché scegliere la mediazione?
Rispetto a una causa, la mediazione ha di regola tempi più brevi e costi più contenuti, e consente soluzioni che il giudice non potrebbe imporre. Evita inoltre, per quanto possibile, il costo emotivo di un processo, spesso rilevante nelle liti tra familiari.
Come assiste lo Studio?
Lo Studio segue il cliente in ogni fase: predisposizione della domanda o della risposta all’invito ricevuto, partecipazione agli incontri, redazione dell’accordo e verifica della sua esecuzione, anche con gli strumenti coattivi previsti dalla legge.
