Procedure esecutive

Chi ha un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale o un assegno) può agire sul patrimonio del debitore che non paga, notificando prima un atto di precetto e poi procedendo al pignoramento. Lo Studio assiste creditori privati e aziende in tutte le fasi, anche per il recupero di crediti di mantenimento.

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Cosa serve per avviare un’esecuzione forzata?

Serve un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). I più frequenti sono:

  • sentenze e ordinanze esecutive;
  • decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi;
  • verbali di separazione e divorzio e accordi di negoziazione assistita;
  • accordi di mediazione sottoscritti dagli avvocati;
  • cambiali e assegni;
  • atti ricevuti da notaio.

Quali sono le fasi della procedura?

  1. Fase stragiudiziale: diffida e verifica della solvibilità del debitore.
  2. Precetto: intimazione di pagamento con termine di almeno 10 giorni.
  3. Ricerca dei beni: anche telematica, con autorizzazione del presidente del tribunale (art. 492-bis c.p.c.), per individuare conti, rapporti di lavoro e beni registrati.
  4. Pignoramento: mobiliare, immobiliare o presso terzi.
  5. Vendita o assegnazione dei beni e distribuzione del ricavato ai creditori.
Tipo di pignoramento Cosa colpisce Esempio
Mobiliare Beni che si trovano presso il debitore Oggetti di valore, veicoli
Presso terzi Crediti del debitore verso terzi Stipendio, pensione, conto corrente
Immobiliare Immobili intestati al debitore Casa, box, terreni

Come lavora lo Studio?

Lo Studio valuta con il cliente la strategia più efficace e proporzionata al credito, tenendo conto dei costi della procedura rispetto alle concrete possibilità di recupero. Quando utile, si avvale di investigatori autorizzati per la ricerca dei beni.

Riferimenti normativi

  1. Art. 474 c.p.c. (titolo esecutivo)
  2. Artt. 480–481 c.p.c. (atto di precetto)
  3. Art. 492-bis c.p.c. (ricerca telematica dei beni)
  4. Artt. 513 e ss., 543 e ss., 555 e ss. c.p.c. (espropriazione mobiliare, presso terzi, immobiliare)
  5. Artt. 615–619 c.p.c. (opposizioni)

Domande frequenti

Cos'è l'atto di precetto?

È l'intimazione al debitore di pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvisandolo che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non inizia entro 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.).

Si può pignorare lo stipendio?

Sì, con il pignoramento presso terzi (il datore di lavoro), ma entro limiti di legge: di regola un quinto per i crediti ordinari, con misure diverse per i crediti alimentari stabilite dal giudice (art. 545 c.p.c.).

Come si recupera un assegno di mantenimento non pagato?

Il provvedimento che fissa l'assegno è titolo esecutivo. Oltre al pignoramento, si può chiedere al giudice di ordinare al datore di lavoro dell'obbligato di versare direttamente una parte dello stipendio (art. 473-bis.37 c.p.c.). Il mancato versamento può avere anche rilievo penale (art. 570-bis c.p.).

Il debitore può opporsi all'esecuzione?

Sì: con l'opposizione all'esecuzione contesta il diritto del creditore a procedere (art. 615 c.p.c.); con l'opposizione agli atti esecutivi contesta la regolarità formale degli atti (art. 617 c.p.c.).

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

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