Cosa serve per avviare un’esecuzione forzata?
Serve un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). I più frequenti sono:
- sentenze e ordinanze esecutive;
- decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi;
- verbali di separazione e divorzio e accordi di negoziazione assistita;
- accordi di mediazione sottoscritti dagli avvocati;
- cambiali e assegni;
- atti ricevuti da notaio.
Quali sono le fasi della procedura?
- Fase stragiudiziale: diffida e verifica della solvibilità del debitore.
- Precetto: intimazione di pagamento con termine di almeno 10 giorni.
- Ricerca dei beni: anche telematica, con autorizzazione del presidente del tribunale (art. 492-bis c.p.c.), per individuare conti, rapporti di lavoro e beni registrati.
- Pignoramento: mobiliare, immobiliare o presso terzi.
- Vendita o assegnazione dei beni e distribuzione del ricavato ai creditori.
| Tipo di pignoramento | Cosa colpisce | Esempio |
|---|---|---|
| Mobiliare | Beni che si trovano presso il debitore | Oggetti di valore, veicoli |
| Presso terzi | Crediti del debitore verso terzi | Stipendio, pensione, conto corrente |
| Immobiliare | Immobili intestati al debitore | Casa, box, terreni |
Come lavora lo Studio?
Lo Studio valuta con il cliente la strategia più efficace e proporzionata al credito, tenendo conto dei costi della procedura rispetto alle concrete possibilità di recupero. Quando utile, si avvale di investigatori autorizzati per la ricerca dei beni.
