Qual è la differenza tra separazione consensuale e giudiziale?
La separazione consensuale si basa su un accordo tra i coniugi su tutti gli aspetti: figli, casa familiare, assegni e divisione dei beni. Il tribunale verifica che l’accordo tuteli i figli e lo recepisce. La separazione giudiziale si avvia quando l’accordo manca: è il giudice a decidere, dopo un processo in cui ciascuno presenta le proprie richieste e prove.
| Consensuale | Giudiziale | |
|---|---|---|
| Presupposto | Accordo su tutte le condizioni | Disaccordo anche su un solo punto |
| Chi decide | I coniugi, con verifica del giudice | Il giudice |
| Durata indicativa | Alcune settimane o pochi mesi | Da uno a più anni |
| Divorzio possibile dopo | 6 mesi | 12 mesi dalla prima udienza |
Quali sono le alternative al tribunale?
- Negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014): ogni coniuge è assistito da un avvocato; l’accordo firmato viene trasmesso al pubblico ministero e poi all’ufficiale di stato civile. Vale anche in presenza di figli minori o non autosufficienti.
- Accordo davanti al sindaco (art. 12 D.L. 132/2014): possibile solo senza figli minori, maggiorenni non autosufficienti o con disabilità, e senza trasferimenti di beni.
- Mediazione familiare: un percorso con un mediatore professionista per costruire l’accordo, spesso utile prima di formalizzarlo. Lo Studio collabora con mediatori e altri professionisti (psicologi, consulenti patrimoniali) quando il caso lo richiede.
Come funziona il divorzio?
Il divorzio fa cessare gli effetti civili del matrimonio. Oltre ai tempi indicati sopra, occorre che la separazione non sia stata interrotta da una riconciliazione. In sede di divorzio si regolano di nuovo affidamento e mantenimento dei figli e l’eventuale assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970), che ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018).
Di cos’altro si occupa lo Studio in quest’area?
- modifica delle condizioni di separazione e divorzio, quando cambiano redditi o esigenze dei figli;
- famiglie di fatto e convivenze, anche con il contratto di convivenza (L. 76/2016);
- unioni civili e loro scioglimento;
- separazioni e divorzi internazionali, quando i coniugi hanno cittadinanze diverse o vivono in Paesi diversi: in questi casi si applicano anche il Regolamento (UE) 2019/1111 e il Regolamento (UE) 1259/2010 sulla legge applicabile.
